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LA NORMATIVA 

Classificazione dei rifiuti contenenti amianto (Codice CER)

 

  • 061304* (rifiuto pericoloso) rifiuti della lavorazione dell’amianto.

  • 101309* (rifiuto pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto.

  • 150202* (rifiuto pericoloso) assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

  • 160111* (rifiuto pericoloso) pastiglie per freni contenenti amianto.

  • 160212* (rifiuto pericoloso) apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre.

  • 170503* (rifiuto pericoloso) terra e rocce contenenti sostanze pericolose (se l’amianto supera lo 0,1%).

  • 170507* (rifiuto pericoloso) pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (se l’amianto supera lo 0,1%).

  • 170601* (rifiuto pericoloso) materiali isolanti contenenti amianto.

  • 170605* (rifiuto pericoloso) materiali da costruzione contenenti amianto.

 

Normativa Nazionale Amianto

 

1992

  • Circolare Ministeriale Sanità n. 33 dell’8 febbraio 1992. Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro.

  • Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992).

1993

  • Circolare del Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato n. 124976 del 17 febbraio 1993. Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto.

  • Legge 4 agosto 1993, n. 271. Disposizioni urgenti per i lavoratori settore amianto.

1994

  • D.P.R. 13 aprile 1994, n.336. Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.

  • D.P.R. 8 agosto 1994. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione , di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

  • Decreto Ministeriale 06 settembre 1994. Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6,comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

1995

  • D. Lgs. 17 marzo 1995, n.114. Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

  • Circolare Ministeriale Sanità 12 marzo 1995, n. 7. Circolare esplicativa del D.M. 06.09.94.

  • Decreto Ministeriale 28 marzo 1995, n. 202. Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27.03.92 n. 257, concernente norme relative alla dismissione dell’amianto.

  • Decreto Ministeriale 26 ottobre 1995. Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.

1996

  • Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996. Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi . quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

1997

  • D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

  • Decreto Ministero Industria 12 febbraio 1997. Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.

  • Decreto Ministeriale Sanità del 28 aprile 1997. Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

  • D.M. del 7 luglio 1997  (idoneità laboratori di analisi – amianto).

1998

  • Decreto Ministeriale 26 marzo 1998. Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell’amianto che hanno ottenuto l’omologazione.

1999

  • D.M. del 20 agosto 1999. (ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica – amianto).

  • Decreto Ministeriale Ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999. Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2000

  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Delibera CN/ALBO del 1° febbraio 2000. Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.

2001

  • Legge 23 marzo 2001, n. 93. Disposizioni in campo ambientale – Art. 20. “Censimento dell’amianto e interventi di bonifica”.

  • D.M. del 25 luglio 2001 (rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”).

2002

  • Legge 31 luglio 2002, n. 179. Disposizioni in materia ambientale – art. 14 “Disposizioni in materia di siti inquinati”.

  • D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308. Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D. Lgs. n. 277 del 1991.

2003

  • D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

  • Decreto Ministeriale Ambiente 12 marzo 2003. Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

  • D.M. del 18 marzo 2003, n. 101 (regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).

  • Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (benefici previdenziali).

2004

  • D.M. del 5 febbraio 2004 (modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto).

  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Deliberazione n. 01/CN/ALBO del 30 marzo 2004. Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.

  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Deliberazione n. 02/CN/ALBO del 30 marzo 2004. Modulistica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.

  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Circolare n. 2700/ALBO/PRES del 21 aprile 2004. Applicazione del D. M. 5 febbraio 2004 relativo alle modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

  •  D.M. 29 luglio 2004, n. 248 (regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto).

  • INPS – Circolare n. 119 del 2 agosto 2004. Benefici previdenziali previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto in favore di iscritti al soppresso INPDAI.

  • Decreto Ministeriale Lavoro del 27 ottobre 2004. Attuazione dell’art. 47 del decreto legge 30 settembre 203, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

  • Decreto Ministeriale Salute del 14 dicembre 2004. Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.

  • INAIL – Circolare n. 90 del 29 dicembre 2004. Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

2005

  • D.L. 30 giugno 2005, n. 115. (proroga del termine di accettabilità dei rifiuti in discarica)

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203. (proroga del termine per il conferimento dei rifiuti in discarica ex D.lgs 36/2003)

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale,  modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4). (G.U. n. 88 del 14/04/2006 – S.O. n. 96).

  • Decreto Ministeriale Ambiente del 2 maggio 2006. Istituzione dell’elenco dei rifiuti, in conformità all’art. 1, comma 1 lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

  • Albo Nazionale gestori ambientali – Deliberazione n. 002/CN/ALBO del 10 luglio 2006. Disponibilità attrezzature minime per l’iscrizione nella categoria 9 – bonifica dei siti, e nella categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto.

  • D.L. n. 257 del 25 luglio 2006. Attuazione della direttiva CE per  la  protezione  dei  lavoratori  dai  rischi  amianto. Prime indicazioni operative.

  • Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Provincie Autonome di Prevenzione nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni urgenti del 19 ottobre 2006 – D. Lgs. del 25 luglio 2006, n. 257. Prime indicazioni operative inerenti il D. Lgs. 257/2006 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

2008

  • Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008. Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.

  • Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (aggiornato a Maggio 2013). Attuazione dell’art 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – con particolare riferimento al Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” articoli da 246 al 265.

2009

  • Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

  • Piano Nazionale Amianto 2013 – Linee di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali

 

Linee guida rimozione di Manufatti Contenenti Amianto (MCA)

 

(Decreto del 6 settembre 1994,  “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”).

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4 – Programma di controllo dei materiali di amianto in sede – procedure per le attività di custodia di manutenzione

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

4a) Programma di controllo

Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà:

  • designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

  • tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;

  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una semplice procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

  • fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

  • nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero disperse all’interno dell’edificio.

4b) Attività di manutenzione e custodia

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:

  • interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto;

  • interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto.

  • interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Operazioni che comportino un esteso interessamento dell’amianto non possono essere consentite, se non nell’ambito di progetti di bonifica.

Durante l’esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell’area interessata. L’area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l’amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento ; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere.

L’impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi intervento diretto sull’amianto deve essere effettuato con metodi ad umido. Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi “glove bags”.

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza. I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semi maschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione. E’ sconsigliabile l’uso di facciali filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dell’amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio o di copri scarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento.

Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finché sono ancora bagnati. Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci di fibre: evacuazione ed isolamento dell’area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); affissione di avvisi di pericolo per evitare l’accesso di estranei; decontaminazione dell’area da parte degli operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; monitoraggio finale di verifica. In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell’edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza. La manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un’area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione. Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.

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7 – COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO.

7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto.

Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all’interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall’installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.

I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

  • la friabilità del materiale;

  • lo stato della superficie ed in particolare l’evidenza di affioramenti di fibre;

  • la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;

  • la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, grondaie, ecc.;

  • la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre.

I metodi di bonifica applicabili sono:

a) Rimozione

Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento. Comporta la produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto che devono essere correttamente smaltiti. Comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso;

b) Incapsulamento

Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti.

Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l’impiego di entrambi i prodotti.

Può essere conveniente applicare anche sostanze ad azione biocida.

L’incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell’ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio.

c) Sopracopertura

Il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura. L’installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto.

La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata e rimane, quindi, eventualmente accessibile dall’interno dell’edificio, in relazione alle caratteristiche costruttive del tetto.

Nel caso dell’incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l’efficacia e l’integrità dei trattamenti stessi.

 

7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento amianto.

 

1 – CARATTERISTICHE DEL CANTIERE

Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto che possono dar luogo a dispersione di fibre devono essere temporaneamente delimitate segnalate.

2 – MISURE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE

La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio specifico di caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per i cantieri edili, dovranno in particolare essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture (realizzazione di camminamenti in tavole da ponte; posa di ree metallica antistrappo sulla superficie del tetto).

3 – PROCEDURE OPERATIVE

Rimozione delle coperture

Lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. Nel caso di pedonamento della copertura, devono essere usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di scivolamento. La bagnatura dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d’acqua ad alta pressione.

Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all’interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto.

Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l’uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse.

Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.

I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre.

Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un’agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere.

I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al mom ento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L’accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.

Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.

Installazione della sopracopertura

Utilizzando il sistema della sopracopertura è consigliabile l’impiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-amianto.

Operatori muniti di indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4), mediante pompe a bassa pressione spruzzano sulle superficie della lastra un prodotto incapsulante. Vengono quindi bonificati i canali di gronda con le modalità già descritte. In alternativa, il canale di gronda può essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea sopracopertura. Qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, gli addetti eseguiranno tale operazione svitando i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture sulle lastre. Eseguito il lavoro di bonifica e di eventuale sostituzione del canale, le lastre movimentate vanno rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio.

Terminate tali operazioni preliminari si passa al montaggio della nuova copertura. Questa deve essere posata su una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all’arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante. Montata l’orditura secondaria può essere steso un eventuale materassino isolante e quindi le nuove lastre di copertura.

Le operazioni di cui sopra andranno effettuate con utensili provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto.

4 – PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4) e di indumenti protettivi.

Le calzature devono essere di tipo idoneo al pedonamento dei tetti.

…..[OMISSIS]

 

Disposizioni  particolari  relative  all’etichettatura  degli  articoli  contenenti amianto

1.   Gli articoli contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell’etichetta definita di seguito:

a)      l’etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di larghezza;

b)      essa è divisa in due parti:

  • la parte superiore (h1 = 40 % H) contiene la lettera «a» in bianco su fondo nero,

  • la parte inferiore (h2 = 60 % H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso, chiaramente leggibile;

c)      se l’articolo contiene crocidolite, l’espressione «contiene amianto» del testo tipo  deve  essere sostituita dalla seguente: «contiene crocidolite/amianto blu». Gli Stati membri possono escludere dalla disposizione del primo comma gli articoli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio. L’etichetta di tali articoli deve tuttavia comprendere l’iscrizione «contiene amianto»;

d)      se  l’etichettatura  è  effettuata  mediante  una  stampigliatura  diretta  sugli articoli, è sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo.

 

2.   L’etichetta di cui alla presente appendice deve essere apposta conformemente alle regole seguenti:

  • su  ciascuna unità  consegnata, indipendentemente dalla sua  dimensione;

  • se un articolo contiene elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l’etichetta. Si può rinunciare all’etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato, non è possibile apporre un’etichetta sull’elemento.

3.   Etichettatura degli articoli contenenti amianto imballati

3.1. Gli articoli contenenti amianto imballati devono recare sull’imballaggio un’etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le  seguenti indicazioni:

  • il simbolo e l’indicazione dei relativi pericoli, a norma del presente allegato;

  • istruzioni di sicurezza da scegliersi in base alle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari e per l’articolo di cui trattasi.

Se sull’imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui al punto 1) e 2).

3.2. L’etichettatura prevista al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

  • un’etichetta saldamente apposta sull’imballaggio, o

  • un’etichetta volante fermamente attaccata all’imballaggio, o

  • stampa diretta sull’imballaggio.

3.3. Gli articoli contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati articoli imballati e vanno etichettati a norma del punto 3.2.

Allorché degli articoli siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unità consegnate deve essere accompagnata da un’avvertenza recante un’etichettatura conforme al punto 3.1.

4.   Etichettatura degli articoli contenenti amianto non imballati

Per quanto riguarda gli articoli non imballati contenenti amianto, l’etichettatura prevista al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

  • un’etichetta saldamente apposta sull’articolo contenente amianto, o

  • un’etichetta volante fermamente attaccata all’articolo, o

  • stampa diretta sull’articolo,

  • oppure, ove non possano venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a causa, per esempio, delle dimensioni ridotte dell’articolo, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un’avvertenza recante un’etichettatura conforme al punto 3.1.

5.   Fatte salve le disposizioni comunitarie previste in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l’etichetta apposta sull’articolo che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate all’articolo considerato, ed in particolare dalle seguenti:

  • lavorare possibilmente all’aperto o in locale aerato,utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere.

  • Allorché sia necessario l’impiego di utensili ad alta velocità, questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi, se possibile, inumidire prima di tagliare o forare,inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza.

6.   L’etichettatura di un articolo per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che  durante  l’impiego  possa  liberare fibre  d’amianto,  deve,  se  necessario, recare la seguente istruzione di sicurezza: «Sostituire in caso di usura».

7.   L’etichettatura degli articoli contenenti amianto deve essere effettuata nella(e) lingua(e) ufficiale(i) degli Stati membri in cui l’articolo è commercializzato.

 

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